Un signore anziano scivola in casa di una conoscente e riporta una frattura seria. Al pronto soccorso, per un errore di verbalizzazione, il referto indica «caduta al proprio domicilio». Su quella riga la compagnia del padrone di casa costruisce il diniego: se è caduto a casa sua, nessuno deve nulla.
Il punto tecnico: il referto non prova la dinamica
Il referto medico fa piena prova della frattura, non del luogo in cui è avvenuta la caduta: su quel punto riporta solo quanto percepito o riferito (art. 2700 c.c.), e la circostanza si può dimostrare con ogni altro mezzo. Quanto alla responsabilità, la regola è l'art. 2051 c.c.: chi ha la custodia della casa risponde dei danni provocati dalle cose custodite, ed è lui a dover provare il caso fortuito (principio consolidato: Cass. Sez. Un. n. 20943/2022).
L'esito
Il Tribunale di Napoli Nord (sentenza n. 714/2024, definitiva nel merito) ha accertato la dinamica reale e condannato in solido il padrone di casa e la sua compagnia al risarcimento integrale del danno.
Caso reale trattato dallo Studio, raccontato in forma anonima. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito: ogni caso è diverso e il risultato dipende dai fatti e dalle prove.
