Un incidente stradale può lasciare danni al veicolo e, soprattutto, alla persona. Se non hai colpa — o hai una colpa solo parziale — hai diritto a essere risarcito per ciò che hai subito: i danni materiali, le lesioni, le spese e i giorni persi. Gestiamo l'intera pratica con la compagnia, ricostruendo tecnicamente la dinamica del sinistro.
Quando hai diritto al risarcimento
- Danni al veicolo e alle cose trasportate
- Lesioni fisiche, anche lievi come il colpo di frusta, con valutazione medico-legale
- Sinistri con feriti o con più veicoli coinvolti
- Risarcimento diretto (art. 149 CAP) o azione verso la compagnia del responsabile (art. 144 CAP)
- Spese mediche, di riparazione e fermo tecnico del veicolo
Come ti assistiamo
Analizziamo i punti d'urto, ricostruiamo la cinematica del sinistro e quantifichiamo il danno secondo le tabelle vigenti. Predisponiamo la richiesta di risarcimento, seguiamo il confronto con la compagnia e ti assistiamo fino alla liquidazione, anche nei casi di responsabilità contestata.
Cosa preparare per la prima valutazione
Non serve avere tutto subito: portaci quello che hai, il resto lo recuperiamo insieme.
- Documento d'identità e codice fiscale di chi ha subito il danno
- Constatazione amichevole (CAI), se compilata, anche firmata da uno solo
- Verbale o numero di protocollo di Polizia, Carabinieri o Polizia Locale, se sono intervenuti
- Foto dei veicoli, del luogo e della posizione dei mezzi dopo l'urto
- Nome e telefono dei testimoni
- Carta di circolazione del veicolo e targa dell'altro veicolo
- Referto del pronto soccorso, certificati medici ed esami, se ci sono lesioni
- Ricevute delle spese mediche e dei trasporti
- Preventivi o fatture di riparazione, se già ne hai
- Lettere, email o offerte ricevute dalla compagnia
Domande frequenti sul risarcimento dopo un incidente
Risposte brevi alle domande che riceviamo più spesso, con il riferimento alla norma. Ogni caso ha però i suoi dettagli: la prima valutazione è gratuita.
Quanto tempo ha la compagnia per farmi l'offerta?
Dalla ricezione della richiesta completa l'impresa deve formulare un'offerta congrua e motivata, oppure spiegare per iscritto perché non la fa, entro 60 giorni per i danni alle cose (30 giorni se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti) ed entro 90 giorni per le lesioni (art. 148, commi 1 e 2, Codice delle assicurazioni). Se la richiesta è incompleta, la compagnia deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni e i termini ripartono da quando le riceve (art. 148, comma 5). Per questo la richiesta va scritta bene la prima volta.
Posso far riparare subito l'auto?
Meglio di no. La legge prevede che il veicolo resti disponibile per l'ispezione della compagnia per almeno cinque giorni non festivi e che la riparazione avvenga dopo l'accertamento del danno o dopo la scadenza del termine (art. 148, comma 1, Codice delle assicurazioni). Prima fotografiamo e documentiamo tutto. Resta fermo il tuo diritto a una riparazione a regola d'arte presso la carrozzeria di fiducia abilitata, con fattura e garanzia di almeno due anni (art. 148, comma 11-bis).
A chi chiedo il risarcimento: alla mia compagnia o a quella del responsabile?
Nel sinistro tra due veicoli identificati e assicurati la richiesta si può rivolgere alla propria compagnia con la procedura di risarcimento diretto (art. 149 Codice delle assicurazioni), che copre i danni al veicolo, alle cose trasportate e le lesioni lievi del conducente non responsabile. In alternativa resta possibile agire verso la compagnia del responsabile (art. 144). La scelta dipende dal caso: lesioni gravi, più di due veicoli, veicoli esteri o passeggeri seguono regole diverse. Valutiamo insieme la strada più conveniente prima di inviare la richiesta.
Ero passeggero: chi mi paga?
Il passeggero è risarcito dalla compagnia del veicolo su cui viaggiava, a prescindere da chi ha causato l'incidente, salvo il caso fortuito (art. 141 Codice delle assicurazioni). Non deve aspettare che le compagnie stabiliscano le responsabilità.
Il colpo di frusta viene risarcito?
Sì, ma alle condizioni di legge. Le lesioni di lieve entità (fino a 9 punti) sono risarcite come danno permanente solo se accertate con riscontro medico-legale clinico strumentale obiettivo oppure visivo, come nel caso delle cicatrici (art. 139, comma 2, Codice delle assicurazioni). Per questo il referto del pronto soccorso, gli esami e la visita medico-legale vanno gestiti con cura fin dal primo giorno.
Se accetto l'acconto, perdo il resto?
No. Se comunichi di non accettare l'offerta, la compagnia deve comunque pagarti la somma offerta entro quindici giorni e quell'importo viene imputato alla liquidazione definitiva del danno (art. 148, comma 7, Codice delle assicurazioni). Attenzione invece a ciò che firmi: una quietanza a saldo può chiudere la pratica. Facci leggere il documento prima di firmarlo.
Entro quanto tempo devo muovermi?
Il diritto al risarcimento dei danni da circolazione stradale si prescrive in due anni dal fatto; se il fatto costituisce reato, come le lesioni stradali, può valere il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947, commi 2 e 3, codice civile). La richiesta scritta alla compagnia, inviata con raccomandata o PEC, interrompe la prescrizione. Prima ci si muove, più prove si conservano.
Ho dei testimoni: quando devo indicarli?
Subito. Nei sinistri con soli danni a cose i testimoni vanno indicati già nella denuncia o nel primo atto formale verso la compagnia; se la compagnia li richiede, vanno comunicati entro sessanta giorni dalla richiesta. Chi li indica dopo rischia di non poterli usare in giudizio (art. 135, commi 3-bis e 3-ter, Codice delle assicurazioni). Raccogli nome e telefono sul posto, anche se sembra superfluo.
Riferimenti normativi letti nel testo vigente al 7 agosto 2026 (Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 209/2005; codice civile). Aggiornato il 18 settembre 2026.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito. Ogni caso va valutato singolarmente.



