Una vicenda diversa dalle altre di questa rubrica, che racconto con una premessa dovuta: il procedimento è ancora in corso, quindi qui non trovate un esito — trovate un metodo. Ed è una vicenda che seguo a titolo personale, come consulente tecnico di parte (art. 233 c.p.p.), l'altra anima del mio lavoro accanto allo Studio.
Una donna viene accusata di frode assicurativa (art. 642 c.p.): secondo l'accusa, l'incidente che ha denunciato sarebbe stato simulato. Lei però quell'incidente l'ha avuto davvero. E il fascicolo contiene un dettaglio che salta agli occhi del tecnico prima ancora che del giurista: due perizie provenienti dalla stessa compagnia dicono cose tra loro incompatibili.
Il punto tecnico: ciò che non si può simulare
Un urto vero lascia tracce che non si possono fabbricare a tavolino: l'attivazione degli airbag e dei pretensionatori delle cinture risponde a soglie fisiche di decelerazione registrate dalle centraline — o l'urto c'è stato con quella violenza, o quei dispositivi non partono. Il lavoro del consulente tecnico di parte è esattamente questo: riportare il processo dai sospetti ai dati oggettivi, confrontando i danni, la cinematica e le evidenze elettroniche con le tesi delle perizie in atti.
Il punto di diritto: il dubbio ragionevole
Nel processo penale la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). La giurisprudenza lo dice chiaramente: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti (Cass. pen. Sez. II n. 37387/2020), e quando le stesse prove tecniche dell'accusa sono tra loro in contrasto, quel contrasto lavora a favore dell'imputato (Cass. pen. Sez. IV n. 7203/2024). Due perizie della stessa parte che si contraddicono non sono un dettaglio: sono un dubbio con la firma sotto.
A che serve saperlo
Serve a chi si trova accusato ingiustamente dopo un sinistro vero: la difesa non si fa a parole, si fa con la tecnica — centraline, dinamica, compatibilità dei danni. Ed è un lavoro che comincia il prima possibile, quando le tracce sono ancora tutte lì.
Vicenda reale seguita a titolo personale come consulente tecnico di parte, raccontata in forma anonima e senza alcun riferimento all'esito, non essendo il procedimento definito. Vale la presunzione di innocenza. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito.
