Un autotrasportatore lascia l'auto in un parcheggio a ridosso di un grande deposito di carburanti, dove si trova per lavoro. Quella mattina il deposito esplode: l'onda d'urto investe il parcheggio — parabrezza crepato, finestrino esploso, cruscotto scheggiato, tetto e portiera ammaccati.
Il problema: come lo provi?
Il proprietario vive a centinaia di chilometri, non ha testimoni, e nelle prime fotografie la targa nemmeno si legge. Come si dimostra che quell'auto era lì, in quel momento, e che ogni singolo danno viene proprio dall'esplosione?
Il punto tecnico: la prova costruita subito + l'onere invertito
Due mosse. La prima, probatoria: denuncia immediata all'autorità con l'elenco puntuale dei danni e l'indicazione esatta del punto di stazionamento, seguita dalla verifica tecnica di compatibilità di ogni rottura con la sovrappressione dell'onda d'urto. La seconda, giuridica: l'inquadramento negli artt. 2050 e 2051 c.c. — chi esercita un'attività pericolosa, o custodisce la cosa che provoca il danno, risponde se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo. L'onere della prova si inverte.
L'esito
Nessuna causa: il danno è stato definito in via transattiva con l'assicuratore del gestore nel giro di poche settimane.
Caso reale trattato dallo Studio, raccontato in forma anonima. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito: ogni caso è diverso e il risultato dipende dai fatti e dalle prove.
