Quasi dieci anni: tanto è durato il processo civile di una persona che abbiamo assistito. Intorno a lei tutti dicevano «ormai è andata così». Ma per la legge un'attesa del genere è essa stessa un danno — e lo Stato lo deve riparare.
Il punto tecnico: la durata ragionevole ha un metro
La Legge Pinto (L. 24 marzo 2001, n. 89) dà attuazione a due principi di rango superiore: il giusto processo di durata ragionevole dell'art. 111 della Costituzione e l'art. 6 della CEDU. In concreto: se un processo supera la durata ragionevole — di norma tre anni in primo grado e due in appello — chi l'ha subito ha diritto a un indennizzo a carico dello Stato. Non è un favore: è un diritto. Con un'avvertenza importante: la domanda va presentata entro sei mesi dalla definizione del processo, a pena di decadenza.
L'esito
Nel caso della nostra assistita il diritto all'equa riparazione è stato riconosciuto, con indennizzo a carico del Ministero.
Caso reale trattato dallo Studio, raccontato in forma anonima. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito: ogni caso è diverso e il risultato dipende dai fatti e dalle prove.
