Una signora cammina sul lato destro di una strada in discesa, senza marciapiede. Un ciclista la urta da tergo: cade e riporta una frattura trimalleolare alla caviglia, operata con placca e viti. La bicicletta non ha un'assicurazione obbligatoria — ma il ciclista ha una polizza di responsabilità civile della vita privata (la classica "capofamiglia"), e quella risponde.
Il muro: quattro parole nel referto
La compagnia nega tutto appoggiandosi al referto del pronto soccorso, dove è scritto: «riferita caduta accidentale per strada». Nessuna bici, nessun testimone verbalizzato, nessuna autorità intervenuta. Su quelle quattro parole si costruisce il diniego.
Il punto tecnico: «riferito» non è «accertato»
Il referto fa prova di ciò che il paziente riferisce, non della dinamica reale: una persona a terra, sotto shock, dice «sono caduta» e il sanitario lo annota. Questo non esclude affatto l'investimento. E il ciclista è un conducente a tutti gli effetti: scatta la presunzione di responsabilità dell'art. 2054 c.c. In giudizio, la prova testimoniale ammessa e la consulenza medico-legale hanno chiuso il cerchio: la frattura era pienamente compatibile con l'urto da tergo, e nessun concorso di colpa era addebitabile alla signora, che camminava correttamente a destra su una strada senza marciapiede.
L'esito
Il nesso causale è stato accertato e il danno alla persona riconosciuto integralmente — invalidità permanente, inabilità temporanea e spese — a carico dell'assicuratore del ciclista.
Caso reale trattato dallo Studio, raccontato in forma anonima. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito: ogni caso è diverso e il risultato dipende dai fatti e dalle prove.
